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domenica 10 gennaio 2016

Detrazioni e incentivi fiscali sull’abitazione: acquisto, affitto, edilizia, mobili e ristrutturazioni; le misure previste dal Governo con la legge di Stabilità.


Sono numerose le agevolazioni fiscali previste sulla casa dall’ultima legge di Stabilità: alcune di queste non sono che la rinnovazione di vecchie misure (per esempio, la proroga di tutti i bonus edilizi, la conferma del bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici); altre, invece, costituiscono una vera e propria novità (si pensi alla possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni di leasing pagati fino al 2020 per acquistare o costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; o ancora alla possibilità di detrarre il 50% dell’Iva pagata quest’anno o successivamente per l’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse).
Vediamo singolarmente tutte le misure in questa schematica guida.


1 | ACQUISTO CASA

Acquisto da costruttore: detrazione dell’IVA

Il privato, persona fisica, che acquisti casa da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016 (rileva la data del rogito notarile) può detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata.

La misura si applica solo agli immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.
La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni.


Acquisto con leasing

Chiunque, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, acquisti casa tramite leasing immobiliare può ottenere una detrazione dall’Irpef al 19% sia sull’importo che paga mensilmente a titolo di canoni ed oneri accessori (fino a un importo massimo di 8mila euro), sia sul prezzo versato a titolo di riscatto (per un importo non superiore a 20mila euro).

Destinatari di questa misura sono solo i giovani fino a 34 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.

Per chi, invece, ha 35 anni o più, la detrazione al 19% è sempre valida, ma con importi dimezzati delle spese ammissibili (4mila euro per i canoni e gli oneri accessori; 10mila euro per il riscatto).


Interessi passivi sui mutui

Per chi, invece, al leasing preferisce il classico contratto di acquisto con finanziamento della banca, è sempre prevista la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sul mutuo ipotecario per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, dove l’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro).

La detrazione è correlata agli interessi passivi pagati dal mutuatario in relazione ad un mutuo stipulato al fine di acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale del mutuatario stesso o di un suo familiare entro, generalmente, un anno dall’acquisto.
Non importa che l’immobile sia di nuova o di vecchia costruzione e quali siano le caratteristiche costruttive.

Possono di regola beneficiare della detrazione gli acquirenti degli immobili che siano anche intestatari del contratto di mutuo.
La detrazione spetta anche in caso di mutuo cointestato a più persone, o nel caso di più acquirenti con mutuo intestato solo ad uno.

La destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro 1 anno dall’acquisto e quest’ultimo deve avvenire nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.

In caso di separazione la detrazione continua a spettare se un familiare del coniuge separato, ad esempio il figlio o l’altro coniuge separato, ha la dimora abituale nell’immobile finché non interviene una sentenza di divorzio. Tuttavia, se si concorda, dando esecuzione al decreto di omologazione della separazione, che la quota di proprietà del coniuge, ad es. il marito (50%), sia trasferita alla moglie e quest’ultima si accolli – secondo lo schema dell’accollo interno – il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile al marito, la detrazione spetta interamente alla moglie, purché:

– l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;

– le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.

Se nella sentenza di separazione risulta in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’abitazione, la detrazione spetta al marito – alle medesime condizioni formali (atto pubblico, quietanza integrata ecc.) e nel rispetto di quelle sostanziali – anche se il mutuo è intestato alla moglie.

Se, a seguito di divorzio, l’immobile perde la destinazione ad abitazione principale per un coniuge, quest’ultimo perde la detrazione, a meno che non vi dimorino i figli; se non vi dimorano i figli, ma solo l’ex coniuge, quest’ultimo mantiene il diritto alla detrazione, sempre nel limite massimo di € 2.000 (50% del limite ordinario).


Bonus prima casa

Si arricchisce di una novità la famosa agevolazione per l’acquisto della prima casa consistente nel pagamento dell’IVA (per chi compra da costruttore) al 4% o dell’imposta di registro (per chi compra da privati) al 2%.

In generale, come ormai noto, l’agevolazione che spetta a chi:

– acquista un fabbricato accatastato A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11

– fissa la propria residenza nel Comune ove si trova l’immobile o entro 18 mesi dall’acquisto. Vale anche l’ipotesi in cui l’immobile si trovi nel luogo ove il contribuente svolge il proprio lavoro;

– non sia proprietario di altri immobili nello stesso Comune e, sull’intero territorio nazionale, di altri immobili acquistati con il medesimo bonus prima casa.

La Legge di Stabilità 2016 ora consente di acquistare la casa con il bonus anche a chi già abbia un altro immobile preso con l’agevolazione in commento, a condizione che se ne disfi entro un anno dal rogito notarile.


2 | LAVORI INTERNI E ARREDO

Ristrutturazioni

Anche per il 2016 sono state confermate le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni. In particolare viene riconosciuta una detrazione Irpef del 50% con un limite di spesa di 96 mila euro e una detrazione massima di 48 mila euro, sui seguenti interventi edilizi:

– Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali)

– Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi

– Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

– Eliminazione delle barriere architettoniche

– Prevenzione di atti illeciti di terzi

– Riduzione degli infortuni domestici

– Cablatura di edifici/Bonifica dall’amianto

– Contenimento inquinamento acustico

– Misure antisismiche e messa in sicurezza statica [1]

– Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (cosiddetto ecobonus)

– Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati


Acquisto di arredi

Il famoso bonus mobili viene confermato anche per il 2016. Si tratta della detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 10 mila euro per singola unità immobiliare, pertinenze incluse (fino a una detrazione massima di 5 mila euro). Tale misura viene riconosciuta solo se al proprietario dell’immobile spetti la detrazione del 50% per ristrutturazioni di cui abbiamo parlato al punto precedente.

La detrazione riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


Bonus giovani coppie

Per le giovani coppie, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto un bonus mobili più allettante: si tratta di una detrazione Irpef del 50% con un limite di spesa di 16 mila euro per singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze e una detrazione massima di 8 mila euro.

La misura riguarda l’acquisto di mobili ad arredo della unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e acquistata da giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi (sposati anche il giorno prima della spesa) o da conviventi “more uxorio” che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.

È necessario che gli acquisti siano finalizzati ad arredare “un’unità immobiliare”, acquistata dalla giovane coppia e “da adibire ad abitazione principale”.

La norma non indica la data entro la quale la giovane coppia deve effettuare l’acquisto dell’unità immobiliare, ma si ritiene che il rogito debba avvenire prima del pagamento dell’acquisto dei mobili (anche prima del 2016).


3 | RISPARMIO ENERGETICO QUALIFICATO

Pannelli solari

Per l’acquisto di pannelli solari per la produzione di acqua calda e schermature solari è riconosciuta una detrazione Irpef e Ires del 65% con limite di spesa pari a 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro.


Climatizzatori

Per la sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore è riconosciuta una detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30mila euro. È necessario considerare, ai fini del superamento del limite di spesa, cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.


Cappotti e infissi

Per l’acquisto di strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), nonché strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi è consentita la detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro.


Riqualificazione energetica

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica generale dell’edificio è ammessa la detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro.


Caldaie a biomasse

Per l’acquisto di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili è consentita la detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30mila euro.


Gestione da dispositivi multimediali dei climatizzatori

Per l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione è ammessa la detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.

[1] Le misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dal 4 agosto 2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, sono detraibili Irpef e Ires al 65% per i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare. Negli altri casi, spetta la detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016).